Patente a crediti
A
seguito della modifica dell’art.27 D.Lgs.81/2008 (testo unico
sicurezza sul lavoro) è stato emanato il Decreto 18 settembre 2024,
n. 132 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Poiché
le novità introdotte sono piuttosto articolate cerchiamo di dare una
traccia schematica per potersi districare in questa nuova materia.
Soggetti
obbligati:
Imprese
e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di
cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), D.Lgs.81/2008.
Imprese
con sede estera:
Per
le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro
dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non
appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un
documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese
d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione
europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
Soggetti
esclusi dall’obbligo:
Coloro
che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Imprese
in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica
pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del
2023.
Come
richiedere la patente a crediti:
attraverso
il portale internet dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Quanti
punti sono assegnati in fase di rilascio:
Una
volta verificati i requisiti, sono assegnati 30 punti di base ai
quali se ne possono aggiungere altri in funzione delle
caratteristiche dell’impresa (adozione di modelli organizzativi
MOG, possesso di certificazione ISO45001, ecc.).
Qual
è il minimo di crediti per operare nei cantieri temporanei:
Dotazione
pari o superiore a quindici crediti. In tal caso è consentito il
completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in
corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30
per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei
provvedimenti di sospensione per infortuni gravi.
Come
recuperare crediti perduti:
il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una
Commissione territoriale composta
dai rappresentanti dell'INL e
dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in
relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle
violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i
cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della
eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di
salute e
sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma
4, lett. a).
Entrata
in vigore:
ad oggi (23 settembre 2024) il termine è indicato nella data del
1 ottobre 2024.